| | | | | | | | Incarto n. Barenco | Lugano 30 giugno 2004 | In nome | | || | La presidente del Tribunale penale cantonale | ||||| | Giudice Agnese Balestra-Bianchi | ||||| | | ||||| Vista l’istanza 16 aprile 2004 presentata da | IS1 | tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne: - 2 anni di detenzione e fr. 100.-- di multa inflitti con sentenza 14.10.1983 della 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Berna - 18 mesi di detenzione inflitti con sentenza 1.07.1992 delle Assise correzionali di Locarno-Campagna in Lugano; - 11 mesi di detenzione inflitti con sentenza 9.03.1993 delle Assise correzionali di Lugano. Ritenuto: - che con sentenza 14.10.1983 della 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern l’istante veniva condannato a 2 anni di detenzione e fr. 100.-- di multa per truffa aggravata, appropriazione indebita ripetuta e continuata, ripetuta falsità in documenti, amministrazione infedele ripetuta e continuata e trascuranza degli obblighi di mantenimento; - che con sentenza 1.07.1992 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno-Campagna lo stesso veniva condannato a 18 mesi di detenzione per ripetuta truffa, ripetuta appropriazione indebita, violazione della LF AVS e ripetuta assenza ingiustificata al pignoramento; - che con sentenza 9.03.1993 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano lo stesso veniva nuovamente condannato a 11 mesi di detenzione per acquisto e deposito di monete false e messa in circolazione di monete false consumata e in parte tentata; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha pagato la multa ed ha espiato tutte le pene, beneficiando della libertà condizionale a partire dal 22 gennaio 1994. Richiamato il preavviso favorevole 17 giugno 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 7.6.2004 rilasciato dal Municipio di Berna. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi. 2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante. 3. Intimazione: - all'istante - al PO1 - al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Distinta spese Tassa di giustizia fr. 90.-- Spese postali e telefoniche fr. 10.-- T o t a l e fr. 100.-- ═══════