che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena detentiva ed ha pagato la multa. Richiamato il preavviso favorevole 25 maggio 2004 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 20 aprile 2004 rilasciato dal Municipio di __________. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: