- che con decreto d'accusa 06.09.1996 del Ministero pubblico, Lugano, l’istante veniva condannato a 15 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.4.1998) per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena detentiva ed ha pagato la multa.