- che con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l’istante veniva condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per ripetuta appropriazione indebita aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta e continuata sottrazione di documenti e truffa; - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della reclusione non prima del termine di 10 (dieci) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 12.08.1986.