| | | | | | | | Incarto n. | Lugano 17 giugno 2003 | In nome | | || | La presidente del Tribunale penale cantonale | ||||| | Giudice Agnese Balestra-Bianchi | ||||| | | ||||| Vista l’istanza 30 maggio 2003 presentata da | __________, | tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna: - fr. 1'000.-- di multa inflitta con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico Lugano. Ritenuto: - che con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-- per messa in circolazione di monete false (reato tentato); - che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della multa come pena principale non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP). Preso atto che l’istante ha pagato la multa. Richiamato il preavviso favorevole 5 giugno 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 15.5.2003 rilasciato dal Municipio di __________. Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione. Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT; decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi. 2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante. 3. Intimazione: - all'istante - al procuratore generale ____________ - al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi Distinta spese Tassa di giustizia fr. 90.-- Spese postali e telefoniche fr. 10.-- T o t a l e fr. 100.-- ═══════