Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica utilità dell’opera è già stata riconosciuta con l’approvazione del PR poiché in tale evenienza il giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione (art. 2 Lespr.) bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario, per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non è più ammissibile (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49 c. 2);