1 e 2 let. p. LALPT; art. 12 e 13 Lstr.); - che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico, la Lstr., dichiarando applicabile la Lespr., assoggetta ad una procedura di pubblicazione dinanzi al Tribunale di espropriazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la LE – tutti i progetti esecutivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria (art. 33 cpv. 1 e 2 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24); - che la norma vieta di opporsi ad opere previste dal PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.) vincolando il potere cognitivo del Tribunale.