{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-10-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-28-2_2005-10-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86317&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3758276639923daf335c6b1bf48c36d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.28-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.10.2005 20.2004.28-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.10.2005 20.2004.28-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.10.2005 20.2004.28-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "approvazione progetti definitivi (sistemazione stradale, formazione marciapiede, spostamento barriera e posa contenitore rifiuti)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:53:57", "Checksum": "052519430bde26b0e568e3df8df84719", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.10.2005 20.2004.28-2\nRegesto:\napprovazione progetti definitivi (sistemazione stradale, formazione marciapiede, spostamento barriera e posa contenitore rifiuti)\n\n\n- che sono soggette all’approvazione del Tribunale di espropriazione, tanto le costruzioni, gli arredi urbani e di moderazione del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);\n- che via __________ è una strada comunale aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiace alla Lstr. (art. 1 Lstr.);\n- che nel PR di C__________ approvato il 21.12.2004 (revisione) via __________ è catalogata come strada di servizio. Tra il riale G__________ ed il mapp. no. 452 il calibro è di m 6.50 di cui m 5 di carreggiata e m 1.50 di marciapiede sul lato ovest. Nel tratto successivo il calibro aumenta a m 7.10 di cui m 5.60 di carreggiata e m 1.50 di marciapiede, quest’ultimo ubicato sul lato ovest lungo i mapp. no. 454, 279 e 280 e poi, a partire dal mapp. no. 439, sul lato opposto della strada (cfr. piano viario);\n- che nella misura in cui contesta l’allargamento stradale e la costruzione del marciapiede l’opponente vorrebbe riavviare il dibattito sulla pubblica utilità e la proporzionalità dell’opera trascurando, tuttavia, che queste tematiche sono già state definitivamente risolte nell’ambito dell’approvazione del PR. Ciò basta ai fini del presente giudizio considerato che il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per rivedere i contenuti di un atto pianificatorio definitivo e tantomeno dispone del sindacato di opportunità;\n- che, per la verità, la giurisprudenza ammette che un PR possa ancora essere contestato in sede di applicazione concreta (RDAT I-1995 no. 30 c. 4a). Tuttavia il piano di C__________ è di recentissima approvazione e nessuno dei requisiti posti alla base di un eventuale riesame risulta adempiuto. Nemmeno l’opponente, che peraltro non ha impugnato il nuovo piano, sostiene il contrario;\n- che sotto questo profilo l’opposizione e la domanda di modifica dei piani sono quindi irricevibili;\n- che in ogni caso sono infondate anche nel merito;\n- che in ragione delle censure sollevate dall’opponente, in sede istruttoria il Tribunale ha ordinato la verifica della picchettazione e dei confini;\n- che il geometra revisore ha ripristinato il punto di confine sud del mapp. no. 270, sito dirimpetto al mapp. no. 279, con la posa di un chiodo ed ha riportato la situazione cartograficamente (cfr. lettera del 3.6.2005 e planimetria 1:500 del 23.6.2005);\n- che in esito a tali operazioni ed in base agli accertamenti ed alle misurazioni definitive effettuati da ultimo al sopralluogo del 12.7.2005 (cfr. verbale) è emerso che la linea di confine del mapp. no. 270 non invade il sedime stradale. Inoltre, prendendo questa linea come punto di riferimento conforme, è risultato che in corrispondenza con la proprietà COES 2 il calibro stradale previsto dal progetto, marciapiede compreso, è di m 6.80 (picchetto nord) rispettivamente di m 6.85 (picchetto sud);\n- che pertanto il progetto definitivo è compatibile con l’assetto pianificatorio disposto dal PR ed anzi si rivela favorevole all’espropriata poiché riduce l’ampiezza del campo stradale di una trentina di centimetri rispetto a quella totale prevista dal piano (m 7.10). Sotto questo profilo appare pure proporzionato poiché limita l’intervento effettivo a quanto è tecnicamente e giuridicamente necessario per l’esecuzione adeguata dell’opera;\n- che il marciapiede è finalizzato a garantire un ragionevole margine di sicurezza all’utenza pedonale, ciò che è in linea con gli orientamenti comunemente ammessi e la politica pianificatoria in tema di opere stradali, intesi a migliorare le qualità di vita e la sicurezza negli agglomerati urbani e ad offrire ai pedoni la protezione massima consentita dalle circostanze;\n- che, oltretutto, via __________ serve non solo una zona residenziale (ad est) bensì anche la zona artigianale (ad ovest) cui appartiene, peraltro, la stessa part. no. 279. Pertanto un marciapiede appare tanto più giustificato se si considera che la strada può essere percorsa anche da mezzi pesanti;\n- che d’altronde non è trascurabile che nessuno dei confinanti coinvolti nella procedura espropriativa, rispettivamente nessun altro interessato ha formalmente sollevato obiezioni al progetto;\n- che l’esistenza di ipotesi alternative alla soluzione qui prospettata non basta per definire inadeguato il progetto, già solo per il fatto che un tale argomento potrebbe essere addotto da chiunque con la conseguenza che l’esecuzione di opere pubbliche sarebbe, in buona parte, destinata a fallire. In concreto, considerato che il progetto trova riscontro nel PR e che la superficie esproprianda rispetta i limiti del sedime vincolato, una modifica dei piani appare quindi tantomeno condivisibile e concretizzabile;\n- che, come detto, nel tema specifico il comune dispone di un’ampia autonomia ed è quindi libero nell’attuazione di un’opera stradale purché rispetti la pianificazione e le norme che disciplinano la concezione delle strade. In quest’ottica il parere espresso dall’UPI e citato dall’opponente non è dunque decisivo anche perché non ha carattere vincolante;\n- che altrettanto irrilevante è la questione se il Consiglio Comunale fosse a conoscenza o meno del parere: infatti nulla indica che abbia deciso senza la necessaria cognizione di causa ed in ogni caso l’argomento avrebbe dovuto essere sollevato e contestato, semmai, impugnando la risoluzione del 17.11.2003 nelle forme ed entro i termini previsti dagli art. 208 ss LOC;"}