3. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese sono a carico dell’ente espropriante, con l’obbligo di rifondere agli espropriati fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. 4.Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: | | - Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Bellinzona - avv. __________ | Per il Tribunale di espropriazione La Presidente La segretaria giurista Margherita De Morpurgo Paola Carcano