{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-02-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-27-2_2007-02-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93255&nX40_KEY=4921955&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f4ee1c0d28384d4d4a1c5b17828738e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.27-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.02.2007 20.2004.27-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 06.02.2007 20.2004.27-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 06.02.2007 20.2004.27-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:11:45", "Checksum": "a22856ab5a7e81ff38c78ee5b6ba7f92", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 06.02.2007 20.2004.27-2\nRegesto:\nespropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)\n\n2004\n- fr. 295.70 il mq per il mapp. no. 70 di 2'104 mq (2'029 mq\n\"prato\" e 75 mq \"riale\"), loc. __________ (iscr. a RF il\n22.03.2004 al d.g. 5183). Per il calcolo del prezzo al mq la superficie del\n\"riale\" non è stata considerata.\n- fr. 300.- il mq per il mapp. no. 1390 di 334 mq, loc. __________\n(iscr. a RF il 26.04.2004 al d.g. 7246).\n7.2. Fa da corollario ai dati ufficialmente inventariati, l’accordo stipulato\nnell'ambito di questa procedura in seguito all'accettazione dell’indennità\nespropriativa di fr. 250.- il mq (R2) per ca. 40 mq del mapp. no. 334.\nIl corrispondente procedimento espropriativo è stato dichiarato chiuso e\nstralciato dai ruoli per intervenuta transazione con decreto del 23 settembre\n2004 (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr).\n8.8.1.\nNel Comune di V__________ - fatta eccezione per la località di Rodolfo che dal\nconfine con P__________ si sviluppa verso E a cavallo della strada cantonale e\nche si distingue per l’immediata vicinanza al lago - le altre\nlocalità citate nell’elenco delle transazioni sono tutte collinari e sono\nindividuabili nel territorio a monte della strada cantonale entro due fasce ideali,\nuna bassa ed una alta. La prima include __________, __________ e Ronco, ubicate\nappena sopra rispettivamente ad O del nucleo di V__________, come pure __________,\n__________, G__________ e B__________ situate nel comprensorio orientale del\nComune confinante con M__________; queste località sono costituite da unità\nabitative residenziali dipendenti dal paese per quanto riguarda i servizi. La\nzona alta che domina il nucleo ed è servita dalla strada F__________ -I__________,\nannovera invece la stessa F__________, agglomerato abitativo a sé stante, e al\nB__________ quest’ultima estesa fino al confine con P__________, poco\nurbanizzata ed edificata solo marginalmente.\nPer quanto concerne la zona R2 collinare a cui appartiene la particella\nesproprianda – e prescindendo dalla transazione accertata avente per oggetto il\nmapp. no. 408 poiché trattasi di un fondo rivierasco - occorre rilevare che non\ntutte le compravendite reperite offrono risultati soddisfacenti ai fini\ndell’estimo. Innanzitutto non è indicativa la transazione avente per oggetto il\nmapp. no. 1167 ceduto nel 2001 a fr. 65.80 il mq perché ha una superficie\ncomplessiva di soli 76 mq tale da impedirne un’edificazione razionale secondo i\nparametri di zona; motivo per cui v’è da supporre che il prezzo sia stato\ninfluenzato da fattori soggettivi.\nPoco significative sono anche le compravendite aventi per oggetto il mapp. no.\n1121 ceduto nel 1998 a fr. 126.70 il mq per il prezzo irrisorio ritenuto che lo\nstesso sedime è stato rivenduto pochi mesi dopo a fr. 371.05 il mq ed il mapp. no.\n1120 ceduto nel 1999 a fr. 136.67 perché il terreno appartiene solo\nparzialmente alla zona R2.\nAll’elenco vanno aggiunte altresì le transazioni che coinvolgono semplici\nscorpori ossia quelle riguardanti i mapp. no. 560, 562, 520 e 521 come pure\nquelle nell’ambito delle quali si situano il prezzo metrico massimo (fr. 1'011.70/mapp.\nno. 14) rispettivamente quello metrico minimo (fr. 181.--/mapp. no. 1121) che\nnotoriamente non hanno valenza decisiva.\nIl Tribunale ha reputato pure di non far uso delle compravendite aventi per\noggetto i mappali no. 530 e 543. (fr. 190.- il mq) come pure la particella no.\n556 (fr. 209.- il mq) ritenuto che i valori in questione sono nettamente\ninferiori alla media delle altre transazioni riscontrate, motivo per cui vi è\nda supporre che siano stati influenzati da fattori soggettivi.\nLe rimanenti transazioni costituiscono invece un valido campione di raffronto\npoiché non v’è motivo di credere che siano state influenzate da fattori\nsoggettivi particolari e poiché sono riferibili a fondi appartenenti alla zona\ncollinare e che, tutto sommato, presentano buone caratteristiche di\nsfruttabilità. Infatti tutte le particelle in questione, a parità di componenti\npaesaggistiche e climatiche, hanno di principio una conformazione planimetrica\nregolare o abbastanza regolare, dimensioni discrete o ampie e buone\ninfrastrutture di urbanizzazione. Liberi, quindi da condizionamenti tecnici o\narchitettonici i terreni si prestano ad un’edificazione razionale secondo i\nparametri di zona; ed, in effetti, alcuni lo sono.\n8.2. Tutto ciò considerato e posti i seguenti valori di contrattazione:\n- fr. 236.48 il mq (mapp. no. 490: anno 1996);\n- fr. 281.-- il mq (mapp. no. 1343: anno 1996);\n- fr. 352.- il mq (mapp. no. 1183: anno 1997);\n- fr. 380.- il mq (mapp. no. 1341: anno 1997);\n- fr. 371.05 il mq (mapp. no. 1121: anno 1998);\n- fr. 250.- il mq (mapp. no. 72: anno 1998);\n- fr. 248.23 il mq (mapp. no. 1322, 1323, 1324 e 1325: anno 2000);\n- fr. 392.57 il mq (mapp. no. 12: anno 2001);\n- fr. 287.80 il mq (mapp. no. 647 e 1166: anno 2001);\n- fr. 240.- il mq (mapp. no. 475: anno 2001);\n- fr. 275.80 il mq (mapp. no. 1363: anno 2002);\n- fr. 295.70 il mq (mapp. no. 70: anno 2004);\n- fr. 300.- il mq (mapp. no. 1390: anno 2004).\nil Tribunale ritiene prudenzialmente di situare la base di partenza per i\nterreni inseriti in zona R2 e siti in collina a __________\nnel periodo 2000-2004 ad un valore edilizio medio di fr. 300.-- il mq.\nQuesta stima è confortata altresì dal valore edilizio medio di fr. 330.--/350.--\nil mq fissato per il periodo 2001-2004 per\nfondi inseriti in zona R3 a monte dell’arteria cantonale litoranea (__________- __________, II tratto nel Comune di __________) in esito alla procedura espropriativa\navviata dallo Stato del Cantone Ticino per i lavori di correzione della stessa (cfr. TE 29 luglio 2005 in re:\nR. R. inc. no. 10.2004.98-8; S. M. AG inc. no. 10.2004.98-9;V. L., R. B. SA, E.\nC. SA, I. SA inc. no. 10.2004.98-16) ritenuto che le possibilità edificatorie\nivi ammesse (I.S. 0.6 e I.O. 30%; altezza"}