7. L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3,5% fissato dal Tribunale federale che decorrono dal 1 settembre 2004 (art. 52 cpv. 3 Lespr.), data a far tempo dalla quale l’espropriata ha accordato l’anticipata immissione in possesso (cfr. consid. 4.2). 8. Trattandosi di una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi all’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere all’espropriata un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. Lo ISEP verserà ai precedenti comproprietari del mapp.