Perciò non essendosi in alcun modo adeguata alla situazione pianificatoria l’espropriata non può validamente imputare all’ente pubblico una svalutazione della proprietà, perlomeno non senza disattendere il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno (DTF 112 Ib 526 c. 1 p. 529; 117 Ib 15, 121 II 317 c. 5a p. 331). Tutto ciò considerato la pretesa non può dunque essere accolta.