L’espropriato ha sollecitato un’indennità di fr. 172'500.-, pari al 10% del valore commerciale dell’edificio, per titolo di deprezzamento della parte residua dell’immobile. 6.2. Generalmente, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la diminuzione delle possibilità d’uso del terreno restante, quale conseguenza dell’esproprio, è compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie avulsa. Nondimeno l’art. 11 let. b Lespr. ammette come risarcibile l’espropriazione che provocasse un deprezzamento della frazione residua purché sussista un nesso di causalità.