2'485.40 a titolo di indennità di occupazione temporanea per le tre autorimesse e per il lavaggio delle vetrate esterne del corpo scala dello stabile (cfr. scritto 15.5.2006 ________/Tribunale di espropriazione). 2.L’intesa raggiunta sull’indennizzo per le tre autorimesse temporaneamente inutilizzabili (cfr. verbale di udienza 13.7.2004) e l’accettazione delle indennità offerte di fr. 5'000.- per la soppressione delle piante (cfr. opposizione 14.4.2004 pto. 4) configurano un accordo che ha forza di decisione (art. 44 cpv. 32 Lespr) e solleva, pertanto, questo Tribunale dall’obbligo di statuire nel merito.