{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-07-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-27-1_2007-07-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95544&nX40_KEY=4921944&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70be4efd136918c1dfa045add3ceda01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.27-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito di opere di rifacimento sottopassi FFS e raccordi stradali (indennità per terreni posti in zona edificabile R3)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:10", "Checksum": "8ea2fced02cbb09ff94c2037e7b24ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito di opere di rifacimento sottopassi FFS e raccordi stradali (indennità per terreni posti in zona edificabile R3)\n\n\nil periodo effettivo di inagibilità e ha messo a disposizione degli espropriati\ndue posteggi riservati nella zona dell’area del cantiere (cfr. scritto 15\nnovembre 2004).\nStando così le cose, il pagamento dell’indennità di fr. 100.- /mensili per\nl’inutilizzabilità delle tre autorimesse e l’importo offerto di fr. 0.50 il mq a\ntitolo di risarcimento per l’occupazione temporanea sono sufficienti ed\nappaiono pure adeguati alla situazione.\nPertanto, la pretesa postulata dai proprietari di versamento di un’ulteriore indennità\ngiornaliera e pro rata di fr. 50.- per la perdita economica derivante\ndall’impossibilità di usare i posteggi al servizio del negozio (cfr opposizione\n14.4.2004 pto. 4 e petitum pto. 1.2), oltre a non essere convenientemente\nmotivata, non è condivisibile. Innanzitutto non risulta, né è stato provato,\nche il cantiere abbia compromesso l’accesso al negozio. Inoltre, non è\ntrascurabile che l’ente espropriante durante tutta la durata dell’occupazione\ntemporanea ha messo a disposizione degli espropriati gratuitamente due\nparcheggi. Infine, occorre ricordare che il suddetto posteggio è stato concesso\nsolo a titolo precario (cfr. estratto RF).\nTutto ciò considerato l’indennità per l’occupazione temporanea è fissata in\n0.50 il mq, importo annuo omnicomprensivo.\n6.6.1.\nL’espropriato ha sollecitato un’indennità di fr. 172'500.-, pari al 10% del\nvalore commerciale dell’edificio, per titolo di deprezzamento della parte\nresidua dell’immobile.\n6.2. Generalmente, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la diminuzione\ndelle possibilità d’uso del terreno restante, quale conseguenza dell’esproprio,\nè compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie avulsa.\nNondimeno l’art. 11 let. b Lespr. ammette come risarcibile l’espropriazione che\nprovocasse un deprezzamento della frazione residua purché sussista un nesso di\ncausalità. L’ipotesi si concretizza, in particolare, qualora il terreno fosse\nridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente,\noppure qualora una costruzione esistente fosse privata di un’importante area di\nsfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.\n183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998 no. 27 c. 3.1;\nTRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).\n6.2. E’ già stato detto che gli elementi penalizzanti della proprietà al mapp.\nno. 229 risiedono nelle caratteristiche della particella stessa. L’intervento\nespropriativo incide in minima parte sulla situazione esistente ritenuto che\ncomunque il fondo ha esaurito gli indici di edificabilità. Dal profilo\nedificatorio non si intravede quindi alcuna svalutazione.\nA ciò si aggiunge che il fondo è esposto ad immissioni foniche ed atmosferiche\nnon indifferenti – prodotto dalle due strade cantonali e dalla ferrovia – che\nl’esiguo giardino, cui può essere riconosciuto funzione decorativa e di solo\nriparo visivo, non basta a schermare completamente.\nD’altra parte se è vero che con l’espropriazione la profondità del giardino viene\nridotta, non è meno trascurabile che il sedime espropriato è comunque destinato\nalla costruzione di un marciapiede – prima inesistente - per cui l’effettiva\ndistanza tra la proprietà e la carreggiata, vera fonte di inquinamento, rimane\npressoché immutata.\nIn ogni caso, il pregiudizio indotto dalle immissioni andrebbe attribuito,\nsemmai, non all’intervento espropriativo bensì ai flussi di traffico sulle strade\ncantonali e si produrrebbe anche se il fondo non fosse colpito da\nespropriazione; manca perciò l’imprescindibile nesso causale tra l’asserito\ndanno e l’espropriazione.\nInfine non è neppure trascurabile che l’allargamento stradale e la costruzione\ndel marciapiede sono sanciti dal piano generale (PG) approvato dal Gran\nConsiglio il 3 febbraio1998 per ovviare ad una situazione di manifesta inadeguatezza, laddove la\nstrada cantonale si presentava vetusta e malsicura e quindi non rispondeva più\nalla sua funzione. L’intervento era dunque ampiamente prevedibile oltre che\nindispensabile per migliorare e garantire agli utenti la dovuta sicurezza.\nPerciò non essendosi in alcun modo adeguata alla situazione pianificatoria l’espropriata\nnon può validamente imputare all’ente pubblico una svalutazione della proprietà,\nperlomeno non senza disattendere il principio secondo cui ogni espropriato è\ntenuto ad evitare o limitare il danno (DTF\n112 Ib 526 c. 1 p. 529; 117 Ib 15, 121 II 317 c. 5a p. 331).\nTutto ciò considerato la pretesa non può dunque essere accolta.\n7.\nL’indennità espropriativa è\ncompletata con gli interessi al saggio usuale del 3,5% fissato dal Tribunale\nfederale che decorrono dal 1 settembre 2004 (art. 52 cpv. 3 Lespr.), data a far\ntempo dalla quale l’espropriata ha accordato l’anticipata immissione in possesso\n(cfr. consid. 4.2).\n8. Trattandosi di una procedura di espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi all’ente espropriante che è tenuto inoltre a rifondere all’espropriata un’equa indennità a titolo di ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr.).\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. Lo ISEP verserà ai precedenti comproprietari\ndel mapp. no. 229 COES, le seguenti indennità:\n1.1. fr. 315.-- il mq per l’espropriazione formale di ca. 74 mq;\n1.2. fr. 0.50 il mq annui per l’occupazione temporanea di ca. 67 mq.\n2.Le\npredette indennità sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5 %\nannuo a decorrere dal 1.9.2004.\n3.Le\nquestioni risolte con accordo sono stralciate dai ruoli.\n4.La\nulteriori richieste di indennizzo sono respinte.\n"}