{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-07-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-27-1_2007-07-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=95544&nX40_KEY=4921944&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70be4efd136918c1dfa045add3ceda01"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.27-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito di opere di rifacimento sottopassi FFS e raccordi stradali (indennità per terreni posti in zona edificabile R3)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:17:10", "Checksum": "8ea2fced02cbb09ff94c2037e7b24ce3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 10.07.2007 20.2004.27-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito di opere di rifacimento sottopassi FFS e raccordi stradali (indennità per terreni posti in zona edificabile R3)\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. 20/04\n|\nLugano 10 luglio 2007 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da\n|\n|\nISEP rappr. dal ___________________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOES entrambi rappr. _____________________\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nnell'ambito del rifacimento del sottopasso FFS e raccordi stradali tratto __________ - bivio per __________ in territorio del Comune di __________\nrelativamente al mapp. no. 229 RFD __________ |\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nLo ISEP è promotore delle opere di correzione e di risanamento della strada\ncantonale __________, di rifacimento del corrispondente sottopasso della linea\nFerroviaria __________ ed, infine, di sistemazione dei relativi raccordi\nstradali con l’arteria cantonale __________.\nIl progetto, che comporta l’espropriazione di vari fondi confinanti, prevede in\nparticolare la costruzione di un nuovo sottopasso in calcestruzzo armato, il\nrifacimento dei raccordi stradali nel tratto che si estende su di una lunghezza\ndi 194.30 m dalla strada cantonale __________ verso I__________, nonché il\nrifacimento totale della sottostruttura e l’esecuzione delle canalizzazioni\ndelle acque meteoriche oltre al rifacimento totale delle infrastrutture (cfr.\nrelazione tecnica del 26 novembre 2003 e relative planimetrie).\nIl finanziamento è garantito da un credito complessivo stanziato dal Gran\nConsiglio con risoluzione del 10 dicembre 2001 per la completazione di opere in\ncorso a favore della sicurezza delle strade cantonali (FU 101/2001 del 18\ndicembre 2001).\nGli atti corredati dalla necessaria documentazione sono stati pubblicati dal 15\nmarzo al 14 aprile 2004 mentre l’avviso personale porta la data del 3 marzo\n2004.\n1.2. La messa in atto del progetto coinvolge anche il mapp. no. 229 espropriato\nin ragione di ca. 74 mq ed occupato temporaneamente per ca. 67 mq contro\nversamento di un’indennità di fr. 315.-/mq\nrispettivamente di fr. 0.50/mq. Inoltre è previsto il pagamento di fr. 5’000.--\na corpo per la soppressione di diverse\npiante (cfr. tabella di espropriazione).\nCon opposizione 14 aprile 2004 gli allora espropriati si sono opposti al progetto\ne all’espropriazione, chiedendo una\nmodifica dei piani. Nel contempo essi hanno accettato le indennità a corpo offerte\nper l’estirpazione delle piante, ma hanno postulato il versamento di fr.\n100.-/mensili e pro rata quale indennizzo per l’occupazione temporanea delle\ntre autorimesse site sul retro dello stabile, di un’indennità giornaliera di\nfr. 50 .- per la perdita economica correlata con la prevista occupazione\ntemporanea dei 2 posteggi al servizio del negozio, nonché fr. 172'500.-- quale\nindennità per il deprezzamento ed il minor valore della parte residua\ndell’immobile, oppure - in via subordinata - fr. 750.--/mq quale indennità\nmetrica per espropriazione definitiva del terreno.\n1.3. All’udienza di conciliazione del 13\nluglio 2004 gli espropriati hanno comunicato di non sollevare opposizioni al\nprogetto ed all'espropriazione, accordando l'anticipata immissione in possesso\na far data dal 1°settembre 2004. Lo ISEP ha riconosciuto un’indennità di fr.\n100.-- al mese cadauna per le tre autorimesse site sul retro dello stabile e si\nè impegnato a mettere a disposizione, d’accordo con il Comune, 5 posteggi (di\ncui 3 sostituiranno quelli sul retro dello stabile e 2 quelli sul fronte della\nstrada cantonale principale). Per il resto le parti hanno ribadito\nintegralmente l’offerta rispettivamente la richiesta di indennizzo per il\nsedime espropriando.\nIl Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto con decreto del 23\nsettembre 2004 cresciuto incontestato in giudicato.\n1.4. Il Tribunale ha preso atto che il 29.9.2005 il mapp. no 229 è stato\nacquistato dalla società __________, __________, a seguito dell’esercizio di un\ndiritto di compera (cfr. dg. no. 16913/6 29.09.2005). Normalmente quando il bene\nespropriato é ceduto in corso di procedura il nuovo proprietario subentra di\ndiritto nella procedura stessa (Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 17, DTF 122 I 168\nc. 1).\nIn concreto ciò non è il caso poiché le\nparti hanno espressamente pattuito che l’indennità espropriativa verrà versata\nai precedenti proprietari (cfr. atto di costituzione del diritto di compera cedibile\ndel 12 maggio 2005, pto. 6; lettera 5 aprile 2006 __________ /____________________).\nInoltre, il 13 maggio 2006 il signor __________ è deceduto, pertanto subentrano\ndi diritto nelle pretese espropriative già avanzate da quest’ultimo i suoi\neredi __________ (cfr. certificato ereditario 16 agosto 2006).\n1.5. Nelle more della procedura lo ISEP ha versato agli espropriati un acconto\ndi fr. 2'485.40 a titolo di indennità di occupazione temporanea per le tre\nautorimesse e per il lavaggio delle vetrate esterne del corpo scala dello\nstabile (cfr. scritto 15.5.2006 ________/Tribunale di espropriazione).\n2.L’intesa\nraggiunta sull’indennizzo per le tre autorimesse temporaneamente inutilizzabili\n(cfr. verbale di udienza 13.7.2004) e l’accettazione delle indennità offerte di\nfr. 5'000.- per la soppressione delle piante (cfr. opposizione 14.4.2004 pto. 4)\nconfigurano un accordo che ha forza di decisione (art. 44 cpv. 32 Lespr) e\nsolleva, pertanto, questo Tribunale dall’obbligo di statuire nel merito.\nLitigiose, e quindi da valutare, restano solamente le indennità per il terreno\navulso, per l’occupazione temporanea, per la sostenuta perdita economica"}