1 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001); - che i lavori pubblici, e segnatamente le strade, devono essere progettati ed eseguiti in maniera da non danneggiare o deturpare il paesaggio e tutti gli altri beni protetti; i relativi progetti di massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento (art. 7 R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974); - che la vegetazione ripuale non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata (art. 21 cpv.