- che il Tribunale di espropriazione non ha motivo di prescindere dalle suddette considerazioni esternate dalle autorità competenti a rilasciare preavvisi nella misura in cui un intervento costruttivo ha un’incidenza sull’ambiente; - che in effetti i corsi d’acqua e le zone ripuali rientrano nel novero dei biotopi protetti (art. 18 cpv. 1 e 2 LPN; art. 2 let. e R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974; art. 2, 20 cpv. 1 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001);