52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7); - che per quanto riferito al tracciato ed al calibro della strada il progetto parrebbe conforme; - che l’esame non può, tuttavia, ridursi a questa sola constatazione; - che infatti non va trascurato che il PR si limita ad indicare la rete delle vie di comunicazioni (art. 28 cpv.