{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-26-2_2005-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86051&nX40_KEY=4922183&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4bd3fb24ed18f6ec643c3727fb55255c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.26-2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "approvazione progetti e espropriazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:47:19", "Checksum": "6c500a2b3e87ee09ac53d685db831336", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 27.04.2005 20.2004.26-2\nRegesto:\napprovazione progetti e espropriazione\n\n\n- che alle acque deve essere riservato uno spazio minimo tale da garantire la protezione contro le piene ed il mantenimento delle funzioni naturali dell’acqua stessa (art. 21 cpv. 2 OSCA). La competenza a fissare lo spazio riservato è demandata ai cantoni;\n- che in tema di misure di protezione nel Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale delle acque e della geologia;\n- che in base a tale normativa la larghezza della zona riparia varia con la larghezza dell’alveo ma deve misurare almeno 5 ml, anche per piccoli riali, su ambo i lati del corso d’acqua (cfr. scritto 25.5.2004 dell’Ufficio della caccia e della pesca; Direttive UFAEG sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001, p. 18-19 ed inoltre www.bwg.admin.ch);\n- che, stando agli atti pubblicati, rispetto alla lunghezza complessiva dell’intervento, lo spazio minimo di riserva di 5 ml parrebbe essere rispettato in un solo punto, tra le sez. 5 e 6, mentre per il resto di certo non è garantito;\n- che in quest’ottica l’intervento si rivela quindi eccessivamente invasivo a scapito del normale deflusso delle acque e dell’habitat ecologico;\n- che pertanto, oltre a non essere conforme alle vigenti normative e direttive, il progetto non può dirsi sorretto da un interesse pubblico bastante e tantomeno rispettoso del principio di proporzionalità;\n- che di conseguenza non può essere approvato;\n- che di riflesso l’intervento\nespropriativo risulta privo d’oggetto ed in quanto tale è da stralciare.\nPer i quali motivi\nrichiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,\ndichiara\ne pronuncia:\n1. I progetti definitivi concernenti le opere di allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ non sono approvati.\n2. La procedura di espropriazione è stralciata siccome priva d’oggetto.\n3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.\n4. La presente decisione è definitiva.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- - -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Armando Petrini"}