che in tema di misure di protezione nel Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale delle acque e della geologia; - che in base a tale normativa la larghezza della zona riparia varia con la larghezza dell’alveo ma deve misurare almeno 5 ml, anche per piccoli riali, su ambo i lati del corso d’acqua (cfr. scritto 25.5.2004 dell’Ufficio della caccia e della pesca; Direttive UFAEG sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001, p. 18-19 ed inoltre www.bwg.admin.ch); - che, stando agli atti pubblicati, rispetto alla lunghezza complessiva dell’intervento, lo spazio minimo di riserva di 5 ml parrebbe essere rispettato in un solo punto, tra le sez.