che la vegetazione ripuale non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata (art. 21 cpv. 1 LPN); - che alle acque deve essere riservato uno spazio minimo tale da garantire la protezione contro le piene ed il mantenimento delle funzioni naturali dell’acqua stessa (art. 21 cpv. 2 OSCA). La competenza a fissare lo spazio riservato è demandata ai cantoni; - che in tema di misure di protezione nel Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale delle acque e della geologia;