piano del traffico); - che l’opera non altera la funzionalità della strada poiché altro non fa che adeguarne lo stato al PR e quindi si configura come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.; - che per quanto riferito al tracciato ed al calibro della strada il progetto parrebbe quindi conforme; - che l’esame non può, tuttavia, ridursi a questa sola constatazione; - che infatti non va trascurato che il PR si limita ad indicare la rete delle vie di comunicazioni (art. 28 cpv. 2 let. p LALPT) ed in particolare il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura con le linee di arretramento.