Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.); - che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no.