del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24); - che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.); - che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria.