88'904.- a corpo per la soppressione di 7 posteggi 2. Sulle indennità espropriative è dovuto un interesse al saggio usuale del 3.5% dal 1°.10.2004. 3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili. 4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 5. Intimazione a: - RA 1 | | - MCON 11 - MCON 12 - MCON 13 - MCON 14 - MCON 14 | per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco