5.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale e decorrono dal 1°.10.2004, data a far tempo dalla quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.). 6.Gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà agli espropriati le seguenti indennità: 1.1. fr. 500.- il mq per l’espropriazione di mq 36 del mapp. no. 600 1.2. fr. 88'904.- a corpo per la soppressione di 7 posteggi 2.