9.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale e decorrono dal 1°.6.2004, data a far tempo dalla quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà ai comproprietari le seguenti indennità: 1.1. fr. 600.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 3 del mapp. no. 727 e di ca. mq 55 del mapp. no. 728 1.2. fr. 450.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 32 del mapp. no. 88 1.3. fr. 0.50 il mq annui per l’occupazione temporanea di mq 158 del mapp.