quest’ultimo, peraltro, è ben curato a dimostrazione che la manutenzione è sempre avvenuta con una certa regolarità e nonostante la presenza del manufatto. In quest’ottica le giustificazioni addotte dall’ente espropriante sono inaccettabili sia perché la demolizione del muro non era desumibile dagli atti pubblicati sia perché, in ogni caso, qualsiasi intervento non esplicitamente previsto su suolo privato andava perlomeno comunicato preventivamente ai proprietari. Ciò considerato il Tribunale riconosce un’indennità di fr. 1'000.- a corpo (fr. 250.- per materiale e trasporto + fr. 750.- manodopera).