In corso di causa i proprietari si sono rivolti al Tribunale lamentando la demolizione abusiva di un muro a secco di contenimento al mapp. no. 88, avvenuta durante i lavori stradali, e ne hanno chiesto il ripristino o, in alternativa, il risarcimento (cfr. istanza del 17.11.2004). La demolizione del manufatto non è contestata. L’ente espropriante ha però rifiutato sia la ricostruzione, perché funzionalmente inutile, sia il rimborso ed ha dichiarato di aver rinunciato al ripristino sistemando il sedime a semplice scarpata per agevolare la manutenzione del fondo (cfr. osservazioni del 1°.12.2004; verbale di sopralluogo del 26.4.2005).