26.6.1996 in re Comune di V./C., 11.2.1997 in re Stato del Cantone Ticino(U. SA, 2.3.1999 in re Stato del Cantone Ticino/G.). In concreto l’occupazione temporanea è stata chiesta solo per necessità tecniche di cantiere, ossia per disporre dello spazio indispensabile per l’esecuzione dell’opera, ed ha coinvolto marginalmente semplici superfici prative per le quali un miglior uso nemmeno è stato ipotizzato. Stando così le cose e considerato che il risarcimento offerto risponde ai canoni giurisprudenziali, l’indennità è fissata in fr. 0.50 il mq. 8.8.1. In corso di causa i proprietari si sono rivolti al Tribunale lamentando la demolizione abusiva di un muro a secco di contenimento al mapp.