7.Il danno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di esecuzione di un’opera pubblica dev’essere stabilito sulla base dell’utilizzazione attuale salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39). Normalmente l’indennità annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 il mq (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 11.2.1997 in re Stato del Cantone Ticino(U. SA, 2.3.1999 in re Stato del Cantone Ticino/G.).