{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-24-1_2006-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92154&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "279116cce0a802122f380a03db49c406"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.24-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2006 20.2004.24-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 05.12.2006 20.2004.24-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2006 20.2004.24-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito di opere di moderazione del traffico, completamento marciapiede e formazione isole spartitraffico (indennità per terreni posti in zona R4 - R3b - R2)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:27:54", "Checksum": "addfe55d29de58d7f82d0827a17de636", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 05.12.2006 20.2004.24-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito di opere di moderazione del traffico, completamento marciapiede e formazione isole spartitraffico (indennità per terreni posti in zona R4 - R3b - R2)\n\n\nattendibile ed è giustificata dalle caratteristiche indiscutibilmente\nfavorevoli che qualificano i fondi come oggetti di pregio, non da ultimo perché\ntali sono i terreni non ancora edificati e notoriamente sempre più rari. In\ntale ambito le servitù ed i diritti iscritti a RF non costituiscono né una\npregiudiziale né un fattore rivalutante poiché di fatto non alterano lo sfruttamento\ndei sedimi e neppure incidono sul valore.\nDi conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 600.- il mq.\n6.6.1.\nPer quanto riguarda la zona R3b, prescindendo dal prezzo di fr. 373.- soluto per\nil mapp. no. 582 per le particolari modalità di cessione, restano due sole\ntransazioni stipulate nel 1995 e cioè quelle riferibili ai contigui mapp. no. 620\ne 630.\nAnche in questo caso la scarsità di dati di raffronto non è d’ostacolo\nall’estimo. Infatti, al di là che non vi è motivo di credere che le due\ntransazioni siano state influenzate da circostanze particolari, i due terreni\nsono situati a pochi passi dal mapp. no. 88 e godono delle medesime\nprerogative. Il mapp. no. 630 è di conformazione regolare e si presta ad\nun’edificazione razionale secondo i parametri di zona; in effetti lo è. Il\nmapp. no. 620, invece, è si edificabile ma non completamente sfruttabile in\nquanto penalizzato dalla forma stretta, allungata ed anche piuttosto\nirregolare: da ciò il suo minor valore.\nTutto sommato, anche considerando le immissioni stradali e la morfologia\ncollinare dei fondi, il prezzo di compravendita sembra ragionevole. Su tale\nbase e tenuto conto della crescita avvenuta sul mercato immobiliare cui già si\nè accennato, si può ritenere che nel 2004 il valore medio di base per terreni\nR3b a S__________ fosse di fr. 430.-/450.- il mq.\n6.2. Di forma ampia e rettangolare il\nmapp. no. 88 è posto a monte della strada cantonale che collega S__________ a P__________,\nin località C__________, e si presenta come terreno prativo terrazzato. Rispetto\nai mapp. no. 620 e 630 è meno condizionato dalla conformazione e dispone di una\nsuperficie più generosa, motivo per cui si presta ad uno sfruttamento razionale\nmigliore ed è quindi più attrattivo sotto il profilo edilizio. Ciò compensa\nsenz’altro lo svantaggio di essere esposto sul lato sud alle immissioni\nstradali. Di secondaria importanza è la servitù iscritta a carico della\nconfinante part. no. 87 poiché non rappresenta un fattore tale da accrescerne\nil valore.\nDi conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 450.-/il mq, ritenuto\nche il risarcimento di fr. 700.- il mq\nsollecitato dai proprietari è privo di supporti oggettivi.\n7.Il\ndanno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di\nesecuzione di un’opera pubblica dev’essere stabilito sulla base dell’utilizzazione\nattuale salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi\ndell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39).\nNormalmente l’indennità annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr.\n0.50 il mq (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 11.2.1997 in re\nStato del Cantone Ticino(U. SA, 2.3.1999 in re Stato del Cantone Ticino/G.).\nIn concreto l’occupazione temporanea è stata chiesta solo per necessità\ntecniche di cantiere, ossia per disporre dello spazio indispensabile per\nl’esecuzione dell’opera, ed ha coinvolto marginalmente semplici superfici\nprative per le quali un miglior uso nemmeno è stato ipotizzato.\nStando così le cose e considerato che il risarcimento offerto risponde ai\ncanoni giurisprudenziali, l’indennità è fissata in fr. 0.50 il mq.\n8.8.1.\nIn corso di causa i proprietari si sono rivolti al Tribunale lamentando la\ndemolizione abusiva di un muro a secco di contenimento al mapp. no. 88,\navvenuta durante i lavori stradali, e ne hanno chiesto il ripristino o, in\nalternativa, il risarcimento (cfr. istanza del 17.11.2004).\nLa demolizione del manufatto non è contestata. L’ente espropriante ha però\nrifiutato sia la ricostruzione, perché funzionalmente inutile, sia il rimborso\ned ha dichiarato di aver rinunciato al ripristino sistemando il sedime a\nsemplice scarpata per agevolare la manutenzione del fondo (cfr. osservazioni\ndel 1°.12.2004; verbale di sopralluogo del 26.4.2005).\n8.2. Negli atti pubblicati ed in particolare nella tabella di espropriazione relativa\nal mapp. no. 88 non v’è traccia del muro litigioso. Dai piani risulta soltanto che\nla superficie occupata temporaneamente era costituita da una striscia lungo il\nfronte stradale (cfr. piano di espropriazione) e che il terreno sarebbe stato\nsistemato come superficie vegetale con una scarpata a partire da ca. ml 3.50/4\ndal confine con il mapp. no. 621 (cfr. piano 310.002 P/003).\nIl muro si intravede però sulle fotografie prodotte agli atti nonostante fosse\nquasi completamente coperto dal terreno ed era ubicato entro il confine interno\ndella superficie occupata temporaneamente (cfr. piano di espropriazione; doc.\n2A). Un muro certamente vetusto e di altezza apparentemente modesta che\nmanifestamente non era di sostegno alla strada ma che serviva a contenere il\nterreno; quest’ultimo, peraltro, è ben curato a dimostrazione che la manutenzione è sempre avvenuta con una certa regolarità\ne nonostante la presenza del manufatto.\nIn quest’ottica le giustificazioni\naddotte dall’ente espropriante sono inaccettabili sia perché la demolizione del\nmuro non era desumibile dagli atti pubblicati sia perché, in ogni caso, qualsiasi\nintervento non esplicitamente previsto su suolo privato andava perlomeno\ncomunicato preventivamente ai proprietari.\nCiò considerato il Tribunale riconosce un’indennità di fr. 1'000.- a corpo (fr.\n250.- per materiale e trasporto + fr. 750.- manodopera).\n"}