7.5.1999 in re Comune di V./S., 22.11.2000 in re S./V.). Tenuto conto delle caratteristiche e della situazione attuale del fondo e considerato che l’occupazione temporanea non vanifica prospettive concrete di miglior uso non vi è alcun motivo per scostarsi dagli usuali canoni giurisprudenziali. L’indennità è dunque fissata in fr. 0.05 il mq all’anno. 8.L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le seguenti indennità: 1.1. fr. 27.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 31 del mapp.