7.Il danno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori esecuzione dell’opera dev’essere stabilito sulla base dell’utilizzazione attuale salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39). Per prassi consolidata l’indennità annua per terreni non edificabile ammonta a fr. 0.05 il mq (TE sott. 7.5.1999 in re Comune di V./S., 22.11.2000 in re S./V.).