La norma è un’eccezione al principio della proporzionalità secondo cui l’espropriazione non deve andare al di là di quanto è necessario per raggiungere lo scopo voluto dall’ente espropriante. Essa è subordinata a requisiti rigorosi ed è ipotizzabile solo qualora, a causa dell’espropriazione parziale, l’uso del fondo conformemente alla sua destinazione fosse precluso o reso sproporzionatamente difficile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 12 no. 2 ss; DTF 103 Ib 97; RDAT 1988 no. 67 c. 4, II-1996 no. 42 c. 5). E’ già stato rilevato che in concreto l’elemento condizionante non è dato dal piano regolatore bensì dalla conformazione stessa della particella sfavorevole ai fini edilizi.