ha sollecitato l’ampliamento dell’espropriazione alla parte non edificabile del mapp. no. 477, rispettivamente a tutta la particella poiché l’intervento espropriativo né comporterebbe l’inutilizzabilità ai fini pianificatori previsti. Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lespr. l’espropriato può chiedere l’ampliamento dell’espropriazione quando l’esproprio parziale ha per effetto di impedire o comunque di rendere più difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro destinazione. La norma è un’eccezione al principio della proporzionalità secondo cui l’espropriazione non deve andare al di là di quanto è necessario per raggiungere lo scopo voluto dall’ente espropriante.