Per quanto possa interessare, rispetto al 1986, la revisione del PR in atto non va a detrimento del proprietario ma semmai lo avvantaggia nella misura in cui libera il terreno nella sua parte edificabile dal tracciato della strada SS1, senza che ciò comporti comunque modifiche sostanziali dal profilo edilizio. Di conseguenza, poiché il PR non ha precluso né compromesso alcuna prerogativa derivante dal diritto di proprietà né l’eventuale miglior uso del fondo, l’ipotesi dell’espropriazione materiale dev’essere esclusa. 5.L’espropriato ha sollecitato l’ampliamento dell’espropriazione alla parte non edificabile del mapp.