Vero è che dall’assegnazione completa alla zona edificabile sarebbe derivato un potenziale edilizio teorico maggiore che, pur non essendo sfruttabile direttamente dal proprietario, avrebbe potuto essere ceduto ad una proprietà vicina, ritenuto che la facoltà di trasferire gli indici – ora sancita dall’art. 38a della LE del 13.3.1991 – era ammessa dalla prassi anche sotto l’egida della previgente LE del 19.2.1973 e senza specifica base legale (cfr. Scolari, Commentario, 1996, ad art. 38a LE, no. 1149 e rinvii).