tutt’al più, e solo nella sua parte settentrionale più ampia, il sedime avrebbe potuto ospitare un accessorio. Decisivo per il giudizio è che questo dato di fatto era del tutto indipendente dalla pianificazione e che l’inedificabilità non fu quindi una conseguenza degli azzonamenti disposti dal PR, bensì era manifestamente dettata dal profilo del fondo di per sé stesso penalizzante. In altre parole, quand’anche il terreno fosse stato interamente attribuito alla zona edificabile, le possibilità di sfruttamento non avrebbero potuto essere migliori o più intensive poiché la forma stretta ed allungata ne determinavano l’inidoneità ad essere edificato con una costruzione consona alla zona R2.