Nonostante tale statuto la particella non era però sfruttabile a fini edilizi. In effetti tenuto conto dei parametri vigenti in zona R2 (art. 42 e 14 NAPR), ma soprattutto delle distanze minime dal confine privato (m 3.50) e dal ciglio della strada (m 4), la conformazione particolare del fondo impediva chiaramente un’edificazione razionale e conforme alla sua destinazione; tutt’al più, e solo nella sua parte settentrionale più ampia, il sedime avrebbe potuto ospitare un accessorio.