87 e 89). 3.2. Qualora in precedenza il fondo fosse stato colpito da espropriazione materiale e quindi, privato della componente edilizia, avesse conservato soltanto il valore residuo agricolo, le indennità devono essere valutate singolarmente secondo i principi che reggono ciascun tipo di espropriazione a meno che, nell’intervallo tra l’una e l’altra, i prezzi dei terreni agricoli non abbiano subito modifiche significative (DTF 114 Ib 108; RDAT II-1991 no. 68 c. 2 e rinvii). 4.4.1. Visto l’assetto pianificatorio della part. no. 477, per individuare il dies aestimandi occorre accertare d’ufficio ed in via preliminare se il PR ne abbia determinato l’espropriazione materiale (DTF 116 Ib 235;