{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-02-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-23-1_2007-02-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=93671&nX40_KEY=4921954&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8452596353af393468e8ca635e8333ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.23-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2007 20.2004.23-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.02.2007 20.2004.23-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2007 20.2004.23-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "espropriazione formale nell'ambito di opere di pavimentazione generale con nuova esecuzione di piazze di scambio (indennità per terreno posto in zona agricola), con richiesta dell'espropriato di ampliamento dell'espropriazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:26:06", "Checksum": "5d098219bdd521822521c59a9c9ea293", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.02.2007 20.2004.23-1\nRegesto:\nespropriazione formale nell'ambito di opere di pavimentazione generale con nuova esecuzione di piazze di scambio (indennità per terreno posto in zona agricola), con richiesta dell'espropriato di ampliamento dell'espropriazione\n\n\nNonostante tale statuto la particella non era però sfruttabile a fini edilizi.\nIn effetti tenuto conto dei parametri vigenti in zona R2 (art. 42 e 14 NAPR), ma\nsoprattutto delle distanze minime dal confine privato (m 3.50) e dal ciglio\ndella strada (m 4), la conformazione particolare del fondo impediva chiaramente\nun’edificazione razionale e conforme alla sua destinazione; tutt’al più, e solo\nnella sua parte settentrionale più ampia, il sedime avrebbe potuto ospitare un\naccessorio.\nDecisivo per il giudizio è che questo dato di fatto era del tutto indipendente\ndalla pianificazione e che l’inedificabilità non fu quindi una conseguenza degli\nazzonamenti disposti dal PR, bensì era manifestamente dettata dal profilo del\nfondo di per sé stesso penalizzante. In altre parole, quand’anche il terreno\nfosse stato interamente attribuito alla zona edificabile, le possibilità di\nsfruttamento non avrebbero potuto essere migliori o più intensive poiché la\nforma stretta ed allungata ne determinavano l’inidoneità ad essere edificato\ncon una costruzione consona alla zona R2.\n"}