11. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, che si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le seguenti indennità: 1.1. fr. 220.- il mq per l’espropriazione formale di mq 553 1.2. fr. 6.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 255 2. Le restanti pretese d’indennizzo sono respinte. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr.