Premesso che detta superficie non è oggetto di espropriazione formale e che il suo status agricolo era noto sin dall’approvazione del PRP-PF (e non è stato impugnato), la pretesa è da respingere per diversi motivi. Anzitutto perché è tardiva non essendo stata insinuata entro il termine di pubblicazione di 30 giorni (art. 24 cpv. 1 e 2 Lespr.). Né si tratta di un diritto stimabile d’ufficio a norma dell’art. 30 Lespr.. In secondo luogo perché non rientra nel novero delle pretese ex art. 32 Lespr.. Infine, la domanda è pure tardiva nella misura in cui si riallaccia all’ordinamento pianificatorio disposto con il PRP-PF e quindi all’istituto dell’espropriazione materiale.