A3. 6.2. Il mapp. no. 2122 (stato originario) era un terreno piano di conformazione regolare, assai ampio e ben urbanizzato che si prestava senz’altro allo sfruttamento ammesso dal PRP-PF con una SUL massima consentita di mq 2900 per la parte A1 e di mq 3700 per la parte A3 (art. 11 NAPR). Lo stesso vale nella situazione attuale ritenuto che, stando alle dichiarazioni del Comune, la SUL disponibile è rimasta invariata (doc. 3). L’onere gravante la nuova part. no. 2517 non incide né sullo sfruttamento né sul valore del fondo. Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr.