{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-22-3_2008-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101241&nX40_KEY=4711193&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1d3edf33b94fd22a6a9a0005ce3442f"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["20.2004.22-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per la realizzazione di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale A1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:51:21", "Checksum": "4342ddfc6ee5ba227b939c583b5e8269", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3\nRegesto:\nEspropriazione formale per la realizzazione di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale A1)\n\n\nsproporzionata, risulta pure assolutamente invendibile. Da ciò un ulteriore\npregiudizio, di cui è postulato il risarcimento, pari almeno a fr. 50.- il mq (valore\nagricolo) per complessivi fr. 136'500.-.\n9.2. Premesso che detta superficie non è oggetto di espropriazione formale e che\nil suo status agricolo era noto sin dall’approvazione del PRP-PF (e non è stato\nimpugnato), la pretesa è da respingere per diversi motivi.\nAnzitutto perché è tardiva non essendo stata insinuata entro il termine di\npubblicazione di 30 giorni (art. 24 cpv. 1 e 2 Lespr.). Né si tratta di un\ndiritto stimabile d’ufficio a norma dell’art. 30 Lespr..\nIn secondo luogo perché non rientra nel novero delle pretese ex art. 32 Lespr..\nInfine, la domanda è pure tardiva nella misura in cui si riallaccia\nall’ordinamento pianificatorio disposto con il PRP-PF e quindi all’istituto\ndell’espropriazione materiale. Infatti le pretese derivanti da vincoli che\nconfigurano gli estremi dell’espropriazione materiale devono essere fatti\nvalere entro il termine di 10 anni dall’entrata in vigore del provvedimento\n(art. 39 cpv. 1 Lespr.). Ora, anche considerando che le richieste di indennità\nper espropriazione materiale non sono subordinate a particolari esigenze di\nforma (Riva, op. cit., no. 202), dalla notifica 3.11.2003 non è\nragionevolmente desumibile alcuna rivendicazione in questo senso.\n10.\nDa ultimo l’espropriata ha chiesto\nil riconoscimento di interessi a norma di legge.\nTuttavia, non essendo stata chiesta né esercitata l’anticipata immissione in\npossesso non possono essere riconosciuti interessi al saggio usuale a norma\ndell’art. 52 cpv. 3 Lespr..\nSemmai, decorsi 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità, saranno\ndovuti gli interessi di mora (art. 54 cpv. 1 Lespr.) al tasso del 5% (art. 73\ncpv. 1 CO).\n11.\nLa tassa di giustizia e le spese\nsono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata,\nche si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto alla rifusione delle\nripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla\nvertenza.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le\nseguenti indennità:\n1.1. fr. 220.- il mq per l’espropriazione formale di mq 553\n1.2. fr. 6.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 255\n2. Le restanti pretese d’indennizzo sono respinte.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}