{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2008-09-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_20-2004-22-3_2008-09-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101241&nX40_KEY=4921860&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1d3edf33b94fd22a6a9a0005ce3442f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["20.2004.22-3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale per la realizzazione di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale A1)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:31:39", "Checksum": "f077593064804f642377a23ec9fbd98b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 29.09.2008 20.2004.22-3\nRegesto:\nEspropriazione formale per la realizzazione di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale A1)\n\nA3.\n6.2. Il mapp. no. 2122 (stato originario) era un terreno piano di conformazione\nregolare, assai ampio e ben urbanizzato che si prestava senz’altro allo\nsfruttamento ammesso dal PRP-PF con una SUL massima consentita di mq 2900 per\nla parte A1 e di mq 3700 per la parte A3 (art. 11 NAPR). Lo stesso vale nella\nsituazione attuale ritenuto che, stando alle dichiarazioni del Comune, la SUL\ndisponibile è rimasta invariata (doc. 3). L’onere gravante la nuova part. no.\n2517 non incide né sullo sfruttamento né sul valore del fondo.\nDi conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 220.- il mq.\n7.L’occupazione\ntemporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per\ndefinizione essa comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi\nmateriale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere\nla costruzione dell’opera stessa senza intralci. La relativa indennità copre il\ndanno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che\nil proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1\nLespr. (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF\n109 Ib 273). Normalmente l’indennità\nmetrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott.\n26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).\nIn concreto l’indennità offerta nella tabella (fr. 6.- il mq), sulla quale\nl’espropriata non si è pronunciata, supera di gran lunga i canoni giurisprudenziali\nrivelandosi assai generosa. Perciò può essere confermata.\n8.8.1.\nNella notifica 3.11.2003 l’espropriata ha sostenuto che la realizzazione delle\nstrada penalizzerà la proprietà nel suo insieme poiché, tagliata in due, non\npotrà più essere sfruttata con la flessibilità data in precedenza. A suo avviso\nl’incidenza del deprezzamento, di cui ha chiesto la rifusione, è di fr. 50.- il\nmq sulla SUL complessiva di mq 6'600 (ndr: mq 2900 per la parte A1 + mq 3700\nper la parte A3 come da doc. 3) per un totale arrotondato di fr. 350'000.-.\nNella memoria 1°.10.2007 l’espropriata ha aggiornato la pretesa in particolare argomentando\nche, in seguito alla realizzazione della strada ed al conseguente smembramento\ndel fondo, la SUL della superficie residua assegnata alla zona A3 di mq 3700 non\nè concretamente sfruttabile ma si riduce a soli mq 2160. Pertanto ha chiesto\nun’indennità di fr. 290.- il mq per l’impossibilità di sfruttare almeno mq 1540\ndi SUL (mq 3700 – mq 2160), per un totale di fr. 446'600.-.\n8.2. La suddetta pretese ricade sotto l’art. 11 let. b Lespr. in base al quale,\nnell’ipotesi di espropriazione parziale, l’indennità deve comprendere il\npregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una\nconseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.\n183-185).\nStando alla giurisprudenza un deprezzamento della porzione residua potrebbe\nessere dato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter\npiù essere sfruttato razionalmente oppure qualora fosse privato di vantaggi\ninfluenti sul valore della proprietà, vale a dire di un’importante area di\nsfogo o di uno schermo protettivo contro immissioni nocive (DTF 129 II\n420 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM\n18.10.2004 N. 50.2003.14 in re CE L.).\nIn riferimento alle possibilità di sfruttamento di un fondo va peraltro\nrammentato che la garanzia della proprietà non assicura al proprietario la\nfacoltà di edificare secondo criteri ottimali per trarne in massimo vantaggio.\nPertanto, a fronte di un’espropriazione parziale, per determinare il potenziale\nedilizio residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale\na dire a quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive,\nsono le prospettive d’uso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici\npropositi affaristici o addirittura speculativi (cfr. Kommentar zum RPG, 1999, Riva, ad art. 5 no. 165-166; Knapp,\nPrécis de droit administratif, 4e ed., no. 2251).\n8.3. La costruzione della nuova Strada dorsale comporta la suddivisione della\nproprietà in due superfici edificabili a sé stanti, situazione che si\nrispecchia nella lottizzazione.\nTuttavia nell’ambito di una valutazione\nd’insieme tale suddivisione non compromette seriamente le possibilità di\nsfruttamento razionale della porzione assegnata alla fascia A3. In effetti, se\nè vero che nelle zone industriali sono normalmente richieste aree di ampio\nrespiro, è altrettanto vero che la superficie in esame adempie a tale requisito;\nessa è ampia, di conformazione regolare ed oltretutto ha il pregio di essere ancora\ninedificata e quindi libera da condizionamenti edilizi. Anche applicando i\nlimiti di distanza dai confini privati, le linee di arretramento dalle strade,\nl’altezza e la profondità massime, le potenzialità edificatorie di zona,\ndichiaratamente ammesse dal Comune (cfr. doc. 3), possono senz’altro essere\nraggiunte, tanto più che tutti i parametri edilizi sono soggetti a possibili\nderoghe (art. 11 NAPRP-PF). Nuovamente: lo spirito della pianificazione di\nquesto specifico comprensorio – chiaramente desumibile dal capitolo dedicato\nall’impianto urbanistico ed al modello tipologico di cui all’art. 11 cpv. 2\nNAPRP-PF – non è di impedire o limitare l’edificabilità bensì di agevolare il\nprivato affinché possa concretizzare lo sfruttamento massimo del proprio\nterreno. Spirito che lo stesso Comune ha palesemente dimostrato di voler\nattuare (cfr. consid. 5).\nDi conseguenza per la porzione assegnata alla fascia A3 non è ravvisabile alcun\ndeprezzamento.\n9.9.1.\nNella memoria del 1°.10.2007 l’espropriata sostiene, in aggiunta, che la\nsuperficie assegnata alla zona agricola di mq 2730, oltre ad essere"}