Non vi è poi alcun elemento a comprova che le immissioni siano destinate a superare i limiti di legge. Non avendo in alcun modo adattato le sue infrastrutture all’evolversi delle circostanze, segnatamente con l’adozione di provvedimenti atti a limitare l’impatto delle immissioni, l’espropriata non può ora imputare all’ente pubblico un minor valore della proprietà poiché così facendo essa disattende il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno. Ne consegue che, difettando perlomeno i requisiti dell’imprevedibilità e della gravità del danno, il risarcimento rivendicato di fr. 30/40'000.- non può essere accordato. 8.L’espropriata chiede la rifusione di fr.