, ad art. 19 no. 183-185). Stando alla giurisprudenza un deprezzamento della porzione residua potrebbe essere dato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente oppure qualora fosse privato di vantaggi influenti sul valore della proprietà, vale a dire di un’importante area di sfogo o di uno schermo protettivo (DTF 129 II 420 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 18.10.2004 N. 50.2003.14 in re CE L.). 7.2. La garanzia della proprietà non assicura al proprietario la facoltà di edificare secondo criteri ottimali per trarne in massimo vantaggio.